Statuto
Adeguamento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
STATUTO
Associazione "PASSEPARTOUT-ONLUS"
(adeguamento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
Art.1 (Denominazione)
È corrente in Palermo, l'Associazione denominata "PASSEPARTOUT-Onlus". L'Associazione è originata dalla trasformazione della già esistente Associazione denominata "PASSEPARTOUT-Onlus" costituita con scrittura privata del 14.11.2013, Registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 22.11.2013, Serie 3/A n°14478, modificata in data 20 marzo 2014, Registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 07.04.2014, Serie 3 n° 4767, nel pieno rispetto della normativa di cui all'Art.10 del decreto legislativo 4.10.1997, n.460.
Le motivazioni che hanno reso opportuno apportare le ulteriori odierne modifiche sono state determinate dalla necessità di iscrivere il sodalizio nel Registro Regionale della "Solidarietà Familiare" e nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale che impongono di rendere lo statuto dell'ente più aderente alle più recenti disposizioni normative in materia, nonché per adeguare lo Statuto medesimo alle più recenti disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (RIFORMA DEL TERZO SETTORE). L'Associazione risponde ai principi ed allo schema giuridico delle associazioni non riconosciute disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione, con il presente statuto, si adegua altresì alla disciplina degli Enti del terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 ed al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e relative norme di attuazione.
L'Associazione è Ente del terzo settore come definito dall'art. 4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e sarà iscritta al relativo Registro Unico Nazionale di cui all'art. 11 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, con le modalità stabilite dal suddetto Decreto legislativo e relative norme di attuazione.
Art. 2 (Sede legale – Sedi secondarie e uffici)
L'Associazione ha sede legale in Palermo Corso Pisani n°67. La sede legale potrà essere trasferita con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, purché sempre nello stesso Comune non costituendo ciò modifica statuaria.
L'Associazione potrà istituire ovunque sedi secondarie, uffici e Centri con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Art. 3 (Finalità e attività)
L'Associazione ha come finalità primaria la Solidarietà Sociale nei confronti della Persona Umana e del Disabile in particolare. Assicurando il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione è impegnata a:
- a) dare impulso ed attivare esperienze di autoorganizzazione sociale delle famiglie;
- b) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
- c) favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo.
L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue prioritariamente le seguenti finalità non prescindendo da azioni di volontariato:
- Formazione dei disabili e di quanti si vorranno interessare allo loro assistenza definiti operatori destinati a tale funzione;
- Assistenza alle famiglie dei disabili in tutti i modi e forme possibili;
- Sostegno alla responsabilità educativa ed alla genitorialità;
- Attività sportive dilettantistiche e Promozione della salute rivolte ai ragazzi disabili;
- Collaborazione con Enti (pubblici e/o privati) Istituzioni ed organi che abbiano come scopo l'Istruzione, l'Educazione, la Cura e l'Inserimento sociale dei disabili;
- Esecuzione di progetti ed Assistenza alla realizzazione di percorsi e iniziative attraverso le quali i disabili potranno essere presi in carico, in assenza dei genitori naturali o dei loro familiari identificabili in Case Famiglia, Case Albergo etc. etc.;
- Promozione e Sviluppo della partecipazione attiva dei cittadini disabili alla vita sociale;
- Sostegno, Consulenza ed Assistenza psicologica, sociale, giuridica ed educativo-individuale e di gruppo per i soggetti disabili;
- Informazione, Prevenzione e Sensibilizzazione per la promozione del benessere psico-fisico e sociale dei diversamente abili;
- Promozione, Organizzazione e Produzione di Eventi ricreativi e/o culturali sia in ambiti pubblici che privati (Spettacoli teatrali, intrattenimenti musicali, attività artistiche, mostre, iniziative multimediali, manifestazioni e produzioni editoriali, laboratori, eventi sportivi, eventi di beneficenza e/o di raccolta fondi nel rispetto, con le modalità e nei limiti indicati dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017) per i soggetti disabili;
- Attività di Solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica e Promozione della legalità;
- Promozione della cultura dell'accoglienza e della multiculturalità;
- Diffusione della conoscenza e dei servizi per le pari opportunità;
- Promozione di forme di interscambio con i giovani disabili di altri Paesi e scambi socio-culturali;
- Sostegno del processo di nascita di laboratori urbani e Creazione delle condizioni per l'avvio di luoghi dedicati alla creatività con i disabili e le loro famiglie;
- Attivazione di interventi e azioni di solidarietà familiare e sociale;
- Erogazione di servizi alla persona disabile;
- Esercizio di tutte quelle altre funzioni che le fossero demandate, in virtù di Regolamenti e Disposizioni, da parte di competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione.
Per il raggiungimento di tutte le finalità sancite nel presente Statuto, l'Associazione potrà:
- Individuare luoghi idonei dove sia possibile effettuare incontri con i disabili e/o le loro famiglie;
- Promuovere con l'aiuto di volontari e/o persone qualificate incontri con i disabili tra loro e tra disabili ed altre realtà associative e sociali attraverso attività ludico-ricreative, di animazione, di manipolazione di materiali, di ascolti musicali e quant'altro possa arricchire la vita relazionale, culturale e spirituale del disabile;
- Sostenere le famiglie attraverso la costruzione di gruppi auto/mutuo-aiuto;
- Sostenere le famiglie attraverso il servizio di Counseling familiare, di coppia e/o individuale.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrazione delle stesse. Tutte le attività suddette sono rivolte a soggetti svantaggiati.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro:
- a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
- b) Amministrare e gestire i beni di proprietà, e locazione, in comodato, o comunque posseduti;
- c) Stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte dell'attività, nonché di studi specifici e consulenza;
- d) Partecipare a reti associative del terzo settore di cui all'art. 41 del D.Lgs. 117 2017;
- e) Erogare premi e borse di studio;
- f) Collaborare con altre istituzioni pubbliche o private, locali e non, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, stipulando convenzioni, contratti, protocolli ecc.;
- g) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 4 (Patrimonio)
Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8, co. 1, del D.Lgs. 117/2017.
Il patrimonio dell'Associazione, è costituito dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore e da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo. I beni dell'Associazione potranno essere utilizzati per i fini istituzionali, ovvero essere locati a terzi, purché venga mantenuta l'integrità del valore del patrimonio e l'utilizzo sia compatibile con la natura e la destinazione del bene medesimo.
Art. 5 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale)
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo i casi espressamente previsti dal D.Lgs. 460/1997, art. 10 co. 1, lett. d).
Art.6 (Risorse economiche)
I mezzi ordinari per l'attività dell'Associazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrate economico-finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.
Art. 7 (Soci)
Il numero dei Soci è illimitato. Possono diventare Soci dell'Associazione le persone fisiche che abbiamo compiuto il 18° anno di età, e le organizzazioni pubbliche e/o private che partecipano nella persona di un loro rappresentante. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
I Soci si suddividono in: Soci fondatori, Soci ordinari. Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Sono Soci ordinari tutti gli altri.
Art. 8 (Ammissione Soci)
La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, a suo insindacabile giudizio.
Art.9 Diritti e doveri dei soci
I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività iniziative dell'Associazione ed hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale dell'attività dei suoi quadri interni e dei professionisti ad essa legati da apposita convenzione. Potrà avvalersi anche delle prestazioni retribuite dei propri soci.
ART. 10 (Quota annuale d'Iscrizione)
I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Oltre che al pagamento della quota associativa annuale i Soci sono tenuti anche al pagamento delle eventuali quote straordinarie deliberate per l'integrazione del fondo sociale.
Art. 11 (Perdita qualità di Socio)
La qualità di Socio si perde:
- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per esclusione.
Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statuarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizioni di inattività prolungata.
Art. 12. Organi Sociali e Cariche Elettive
Sono Organi dell'Associazione:
- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Revisore.
Art. 13. (l'Assemblea)
L'Assemblea è l'Organo sovrano ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo e, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.
Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono convocate mediante invito indirizzato a tutti i soci, anche se sospesi, con qualsiasi mezzo (a mano, e-mail, posta, fax, ecc.) almeno sette giorni prima del giorno previsto.
Art. 14. (Costituzione Assemblea)
L'Assemblea può essere costituita in forma Ordinaria e Straordinaria.
Art. 15. (Assemblea Ordinaria)
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 16. (Voto)
L'Assemblea delibera l'approvazione del Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario precedente ed il Bilancio di Previsione dell'esercizio Finanziario in corso. Nelle delibere di approvazione che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Art. 17. (Compiti)
L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
- discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti ed il loro compenso;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 11;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
Art.18. (Assemblea Straordinaria)
L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statuarie l'Assemblea Straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza di quest'ultimi; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 19. (Consiglio Direttivo)
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo costituito da cinque (5) componenti, designati dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, che è il legale rappresentante dell'Associazione. Il Consiglio elegge al suo interno un vice Presidente, che sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente. Dei tre Consiglieri uno avrà la funzione di Segretario/Tesoriere.
Il Consiglio dura in carica quattro anni dall'insediamento. I suoi componenti possono essere riconfermati per più mandati consecutivi. I membri del Consiglio Direttivo che non intervengano, senza giustificato motivo, a due adunanze consecutive del Consiglio decadono dalla carica.
Art. 20 (Riunioni del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 21 (Competenze)
Sono di competenza del Consiglio Direttivo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, spettano ad esso le decisioni in materia di:
- a) Eventuali modifiche statutarie;
- b) Regolamento del personale, della dotazione organica e delle sue modificazioni;
- c) Assunzione e licenziamento del personale ed eventuali sanzioni disciplinari;
- d) Regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili e di economato;
- e) Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente;
- f) Programmazione, anno per anno, dell'attività sociale;
- g) Approvazione del budget previsionale e del bilancio consuntivo;
- h) L'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore;
- i) Nomina del Direttore, del Segretario generale, di Procuratori, di Funzionari e di Dipendenti;
- j) Destinazione dei fondi patrimoniali;
- k) Deliberazioni su acquisizioni di beni e/o servizi, sulle vendite e locazioni mobiliari e/o immobiliari;
- l) Interventi in altri enti, associazioni o società di qualsiasi tipo;
- m) Regolamenti per specifiche materie/attività;
- n) Atti di qualsiasi natura che comunque concernano l'amministrazione, la gestione e gli interessi dell'Ente.
Art. 22 (Presidente)
Il Presidente del Consiglio Direttivo:
- a) Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività;
- b) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) Adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo;
- d) Decide in ordine all'ammissione dei soggetti beneficiari dell'assistenza e/o beneficienza;
- e) Coordina e sovrintende alle attività gestionali dell'Associazione.
Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede. In caso di assenza od impedimento, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.
Art. 23 (Scritture contabili e bilancio – Libri obbligatori – Personale)
L'Associazione si conforma, in materia di scritture contabili e di bilancio, a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt. 13, 14 ed 87. Gli esercizi si chiudono, ai fini contabili, al 31 dicembre di ciascun anno.
L'Associazione, qualora si avvalga di volontari nello svolgimento delle proprie attività, è tenuta all'osservanza di quanto previsto dall'art. 17, co.1, e dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.
Art. 24 (Budget previsionale e Bilancio consuntivo)
Il Consiglio Direttivo predispone entro il mese di dicembre di ogni anno il budget di previsione dell'anno successivo (Bilancio di Previsione), e la relativa relazione.
Il Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, redige il Conto Consuntivo, previo esatto Inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile. Il Conto Consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione sottoscritta dall'Organo di controllo.
Art. 25 (Organo di controllo: il Revisore)
Nell'Associazione deve essere nominato un Organo di controllo monocratico. L'Organo di controllo monocratico si compone di un componente effettivo ed un supplente, iscritti al Registro dei Revisori legali ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i., nominati dal Consiglio Direttivo.
I Componenti dell'Organo di controllo restano in carica quattro anni, sono sempre rieleggibili, e devono possedere i requisiti previsti dall'art. 2399 del cod.civ. e dal D.Lgs 39/2010 e s.m.i.
Art.26 (Scioglimento)
L'Associazione si scioglie al verificarsi di sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo statutario.
Art. 27 (Liquidatore)
In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Art. 28 (Devoluzione del patrimonio)
All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre associazioni sempre costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996. n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art.9 dal D.Lgs. n. 117/2017.
Art.29 (Norme transitorie e finali)
Gli atti già adottati dall'Associazione, e le autorizzazioni rilasciate alla stessa, i rapporti attivi e passivi instaurati e le convenzioni sottoscritte mantengono la loro validità e si intendono trasferite all'Associazione "Passepartout-Onlus", così come l'intero patrimonio. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili, ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e relative norme di attuazione.
Documento ufficiale — Associazione Passepartout APS ETS — Adeguamento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
